1 Ina iniziativa dal pievel ed in sboz elavurà che sa basa sin ina proposta generala ston vegnir suttamess al pievel per la votaziun entaifer dus onns dapi l’inoltraziun u vegnir suttamess al referendum facultativ. Il termin po vegnir prolungà dal cussegl grond per sis mais.
2 Il cussegl grond po confruntar mintga iniziativa cun ina cuntraproposta.
3 Las votaziuns davart l’iniziativa e davart la cuntraproposta han lieu il medem mument.
1 Un’iniziativa popolare e un progetto elaborato, basato su una proposta generica, devono essere sottoposti al voto del Popolo o a referendum facoltativo entro due anni dal loro inoltro. Il Gran Consiglio può prorogare questo termine di sei mesi.
2 Il Gran Consiglio può opporre un controprogetto a ogni iniziativa.
3 L’iniziativa e il controprogetto sono posti in votazione contemporaneamente.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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