1 Ina iniziativa è totalmain u parzialmain nunvalaivla, sch’ella:
2 Ella po vegnir declerada per parzialmain nunvalaivla, sche la voluntad da las iniziantas e dals iniziants na vegn betg sfalsifitgada tras quai e sch’ina unitad raschunaivla resorta dal project.
3 Davart la nunvalaivladad decida il cussegl grond. Cunter questa decisiun po vegnir recurrì tar la dretgira administrativa.
1 Un’iniziativa è nulla in tutto o in parte se:
2 Una dichiarazione di nullità parziale è possibile solo se la volontà delle promotrici e dei promotori non viene in tal modo alterata e se la proposta rimane sensata nel suo insieme.
3 Il Gran Consiglio decide in merito alla nullità. Il relativo decreto può essere impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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