1 Organisaziuns regiunalas da la collavuraziun intercommunala che n’èn anc naginas corporaziuns regiunalas il mument da l’entrada en vigur da la nova constituziun, vegnan tractadas fin ils 31 da december 2006 sco corporaziuns regiunalas.
2 A la suprastanza da las corporaziuns regiunalas cumpeti da far propostas a las vischnancas ed als organs cumpetents fin ils 31 da december 2004 per la futura concepziun d’ina corporaziun regiunala.
1 Le organizzazioni regionali di collaborazione fra comuni che al momento dell’entrata in vigore della nuova Costituzione non sono ancora corporazioni regionali ai sensi della presente Costituzione, saranno trattati fino al 31 dicembre 2006 come corporazioni regionali.
2 Il consiglio di direzione delle corporazioni regionali ha il compito di presentare agli organi e ai comuni competenti entro il 31 dicembre 2004 proposte per la futura configurazione di una corporazione regionale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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