131.226 Constituziun dal chantun Grischun dals 18 da matg 2003/14 da settember 2003

131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003

Art. 106 Dretgs politics

1 La reussida e la valaivladad d’iniziativas dal pievel e da referendums annunziads a la chanzlia chantunala avant l’acceptaziun da questa constituziun, vegnan giuditgads tenor il dretg vertent.

2 Ils projects deliberads dal cussegl grond fin a l’entrada en vigur da questa constituziun èn suttamess a la votaziun dal pievel tenor il dretg vertent.

3 Iniziativas dal pievel per ina revisiun parziala da la constituziun vertenta che vegnan inoltradas fin a l’acceptaziun da la nova constituziun, transfurma il cussegl grond en projects per ina revisiun parziala da la nova constituziun.

Art. 106

1 La riuscita e la validità di iniziative popolari e di referendum, notificati alla Cancelleria dello Stato prima dell’accettazione della presente Costituzione cantonale, vengono giudicate secondo il diritto previgente.

2 I progetti già approvati dal Gran Consiglio al momento dell’entrata in vigore della presente Costituzione cantonale sottostanno a votazione popolare secondo il diritto previgente.

3 Le iniziative popolari per una revisione parziale della Costituzione cantonale previgente, inoltrate fino al momento dell’accettazione della nuova Costituzione cantonale, vengono trasformate dal Gran Consiglio in progetti di revisione parziale della nuova Costituzione cantonale.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.