1 Cur che l’operaziun è terminada, communitgescha il SIC entaifer 1 mais a la persuna survegliada il motiv, il gener e la durada da la surveglianza cun mesiras da procuraziun suttamessas ad in’autorisaziun.
2 El po suspender u desister da la communicaziun, sche:
3 La suspensiun u la renunzia da la communicaziun sto vegnir approvada e deliberada tenor la procedura d’approvaziun tenor l’artitgel 29.
1 Entro un mese dalla conclusione dell’operazione, il SIC comunica alla persona sorvegliata il motivo, il genere e la durata della sorveglianza cui è stata sottoposta mediante misure di acquisizione soggette ad autorizzazione.
2 Il SIC può differire la comunicazione oppure rinunciarvi se:
3 Il differimento della comunicazione o la rinuncia alla comunicazione deve ottenere l’autorizzazione e il nullaosta secondo la procedura di autorizzazione di cui all’articolo 29.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.