121 Lescha federala dals 25 da settember 2015 davart il servetsch d'infurmaziun (LSI)

121 Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn)

Art. 30 Autorisaziun

1 Sche la mesira da procuraziun è approvada, decida il schef dal DDPS, suenter avair consultà ordavant il schef dal DFAE ed il schef dal Departament federal da giustia e polizia (DFGP), davart la dumonda, sche la mesira duai vegnir dada liber per l’execuziun. Cas d’ina impurtanza speziala pon vegnir suttamess al Cussegl federal.

2 La procedura da consultaziun sto vegnir fatga en scrit.

Art. 30 Nullaosta

1 Se la misura di acquisizione è autorizzata, il capo del DDPS decide in merito al nullaosta per l’esecuzione previa consultazione del capo del DFAE e del capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). I casi di particolare importanza possono essere presentati al Consiglio federale.

2 La procedura di consultazione si svolge in forma scritta.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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