1 Il limite massimo di un grande rischio non può essere superato, salvo nei casi di cui ai capoversi 2 e 3.
2 Il superamento è ammesso se è legato all’esecuzione del traffico dei pagamenti dei clienti e non supera i cinque giorni feriali bancari.
3 È inoltre possibile superare il limite massimo se il superamento costituisce unicamente la conseguenza della riunione di controparti finora indipendenti tra loro o della riunione della banca con altre imprese attive nel settore finanziario.
4 L’importo che supera il limite massimo a seguito di una riunione secondo il capoverso 3 non può essere ulteriormente aumentato in modo attivo. L’eccedenza deve essere eliminata entro due anni a decorrere dall’esecuzione legale della riunione.
71 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).
En dérogation à l’art. 97, al. 1, la limite maximale applicable aux gros risques envers chaque banque et maison de titres s’élève, pour les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 de l’OB67, à 100 % des fonds propres de base pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40, pour autant qu’il ne s’agisse pas de banques ou de groupes financiers considérés comme étant d’importance systémique selon l’art. 8, al. 3, LB ou l’art. 136, al. 2, let. b.
66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).
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