Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

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Art. 47b Condizioni

1 Possono beneficiare delle semplificazioni le banche delle categorie 4 e 5 che adempiono in ogni momento sia a livello di singolo istituto che a livello di gruppo finanziario le condizioni seguenti:

a.
i fondi propri necessari corrispondono a un «leverage ratio» semplificato pari ad almeno l’8 per cento;
b.
la quota media di liquidità è pari ad almeno il 110 per cento;
c.
il grado di rifinanziamento è pari ad almeno il 100 per cento.

2 Il «leverage ratio» semplificato corrisponde al quoziente tra:

a.
i fondi propri di base; e
b.
la somma di tutti gli attivi di bilancio, dedotti l’avviamento e le partecipazioni, e di tutte le posizioni fuori bilancio.

3 La quota media di liquidità corrisponde al quoziente tra:

a.
la media calcolata sugli ultimi 12 mesi delle attività liquide di elevata qualità a fine mese («High Quality Liquid Assets», HQLA) secondo l’articolo 15 dell’ordinanza del 30 novembre 201244 sulla liquidità (OLiq); e
b.
il valore medio calcolato sugli ultimi 12 mesi del deflusso netto di fondi a fine mese secondo l’articolo 16 OLiq atteso sull’orizzonte temporale di 30 giorni conformemente allo scenario di stress per la quota di liquidità a breve termine («Liquidity Coverage Ratio», LCR).

4 Il grado di rifinanziamento corrisponde al quoziente tra:

a.
la somma degli impegni risultanti da depositi della clientela, obbligazioni di cassa, prestiti con una durata residua superiore a un anno e mutui presso centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie con una durata residua superiore a un anno, e dei fondi propri; e
b.
i crediti nei confronti della clientela e i crediti ipotecari.

5 La FINMA può emanare disposizioni di esecuzione tecniche relative ai capoversi 2–4.

Art. 47a Simplifications

Les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 de l’OB40 peuvent demander à la FINMA de les dispenser du respect des dispositions des art. 41 à 46 concernant les fonds propres nécessaires.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.