Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

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Art. 42 Fondi propri minimi

1 Dopo aver operato le deduzioni di cui agli articoli 31–40 le banche devono detenere complessivamente fondi propri minimi pari all’8,0 per cento delle posizioni ponderate. Almeno il 4,5 per cento delle posizioni ponderate deve essere coperto con fondi propri di base di qualità primaria e almeno il 6,0 per cento con fondi propri di base.34

2 Le posizioni ponderate sono composte:

a.
dalle posizioni ponderate in funzione del loro rischio di credito (art. 49) nonché dalle posizioni ponderate risultanti da transazioni non regolate (art. 76);
b.
dai rischi senza controparte ponderati secondo l’articolo 79;
c.
dai fondi propri minimi necessari alla copertura dei rischi di mercato (art. 80–88), moltiplicati per 12,5;
d.
dai fondi propri minimi necessari alla copertura dei rischi operativi (art. 89–94), moltiplicati per 12,5;
e.
dai fondi propri minimi necessari alla copertura di rischi derivanti da impegni di garanzia presi nei confronti di controparti centrali (art. 70), moltiplicati per 12,5;
f.
dai fondi propri minimi necessari alla copertura del rischio di possibili adeguamenti di valore a causa dei rischi di credito della controparte su derivati (art. 55), moltiplicati per 12,5.

3 La banca deve informare la FINMA e la società di audit non appena non dispone più dei fondi propri minimi conformemente al capoverso 1.

4 Se la banca non dispone dei fondi propri minimi conformemente ai capoversi 1 e 2, le norme in materia di fondi propri sono considerate non adempiute ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LBCR.

34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).

Art. 41 Composition

Les fonds propres nécessaires se composent:

a.
des fonds propres minimaux;
b.
du volant de fonds propres;
c.30
du volant anticyclique;
cbis.31
du volant anticyclique étendu, et
d.
des fonds propres supplémentaires.

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

31 Introduite par le ch. I de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.