Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

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Art. 148g

1 Il calcolo degli equivalenti di credito dei derivati volto a determinare i fondi propri necessari deve essere effettuato conformemente agli articoli 56–59 entro 36 mesi dall’entrata in vigore della modifica del 23 novembre 2016.

2 La ponderazione delle posizioni della classe di posizione di cui all’articolo 63 capoverso 3 lettera fbis deve essere effettuata conformemente all’articolo 66 capoverso 3bis entro 36 mesi dall’entrata in vigore della modifica del 23 novembre 2016.

3 Fino al 31 dicembre 2019 la conversione dei derivati nel loro equivalente di credito nell’ambito del titolo quarto può essere effettuata anche secondo il metodo del valore di mercato o il metodo standard conformemente agli articoli 56–58 nel tenore del 1° luglio 2016124. La FINMA può prorogare tale termine.

123 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7625).

124 RU 2012 5441

Art. 148f Volant anticyclique étendu

Le volant anticyclique étendu peut atteindre, sur la base des positions pondérées, au maximum:

a.
0,625 % à l’entrée en vigueur de la modification au 1er juillet 2016;
b.
1,25 % en 2017;
c.
1,875 % en 2018.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.