Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

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Art. 136 Grande rischio

1 Un grande rischio può ammontare al massimo al 25 per cento dei fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31–40 che non sono utilizzati per adempiere le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite.

2 Un grande rischio può ammontare al massimo al 15 per cento dei fondi propri di base secondo il capoverso 1 in caso di:

a.
posizioni nei confronti di altre banche di rilevanza sistemica secondo l’articolo 8 capoverso 3 LBCR;
b.
posizioni nei confronti di banche estere di rilevanza sistemica designate «Global Systemically Important Banks» dal «Financial Stability Board».

3 Il limite massimo di cui al capoverso 2 deve essere rispettato entro 12 mesi dalla designazione:

a.
di una banca quale banca di rilevanza sistemica secondo l’articolo 8 capoverso 3 LBCR;
b.
di una banca estera quale «Global Systemically Important Bank» secondo il capoverso 2 lettera b.

4 Per il resto si applica per analogia l’articolo 99.

114 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).

Art. 134

Abrogés

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.