Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

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Art. 126

1 Sono considerati capitale convertibile il capitale di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera b LBCR in combinato disposto con l’articolo 13 LBCR, nonché il capitale derivante da prestiti con rinuncia al credito conformemente all’articolo 11 capoverso 2 LBCR, sempreché adempiano le condizioni di cui al presente capitolo.

2 Il capitale convertibile è emesso a destinazione di investitori esterni al gruppo finanziario:

a.
dalla società madre del gruppo;
b.
da una società del gruppo creata appositamente a tale scopo da gruppi finanziari e da conglomerati finanziari a predominanza bancaria; o
c.
da un’altra società del gruppo, previa approvazione della FINMA.

89 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).

Art. 125a

84 Introduit par le ch. I de l’O du 11 mai 2016 (RO 2016 1725). Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7625).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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