Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

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Art. 111a Posizioni interne al gruppo

1 Se la banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario sottoposto a un’adeguata vigilanza su base consolidata, le posizioni interne al gruppo nei confronti di società del gruppo integralmente incluse nel consolidamento dei fondi propri e della ripartizione dei rischi possono essere eccettuate dal limite massimo di cui all’articolo 97 se le società del gruppo:

a.
sottostanno singolarmente a una vigilanza adeguata; o
b.
hanno come controparte esclusiva le società del gruppo che sottostanno singolarmente a una vigilanza adeguata.

2 La FINMA è autorizzata a limitare in modo adeguato nelle disposizioni d’esecuzione l’eccezione applicabile alle posizioni interne al gruppo prevista al capoverso 1.

3 Le posizioni interne al gruppo nei confronti di altre società del gruppo sottostanno in modo aggregato al limite massimo ordinario del 25 per cento dei fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31–40.

76 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).

Art. 111 Positions des sociétés du groupe

Les sociétés du groupe constituent pour chaque banque du groupe ou du conglomérat financier un groupe de contreparties liées.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.