Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

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Art. 94 Abrogazione dei provvedimenti di sequestro

1 In caso di sospetto, i provvedimenti di sequestro sono abrogati se il sospetto è fugato dall’analisi ufficiale.

2 I provvedimenti di sequestro di effettivi sospetti di contaminazione sono abrogati se l’analisi degli animali al termine del periodo d’incubazione ha dato esito negativo.

3 Il sequestro dell’effettivo infetto è abrogato dopo l’eliminazione di tutti gli animali delle specie ricettive e ad avvenuta pulizia e disinfezione. L’effettivo sottostà in seguito alle limitazioni della zona in cui si trova.

4 I provvedimenti presi nella zona di protezione possono essere abrogati al più presto al termine del periodo d’incubazione della malattia, calcolato a partire dal momento in cui tutti gli animali delle specie ricettive dell’ultimo effettivo infetto sono stati eliminati. La condizione al riguardo è l’esito negativo dell’analisi degli effettivi secondo l’articolo 89 capoverso 1 lettera c. Dopo l’abrogazione della zona di protezione si applicano i provvedimenti in vigore per la zona di sorveglianza.

5 I provvedimenti nella zona di sorveglianza e nelle zone intermedie possono essere abrogati al più presto quando possono essere abrogati anche i provvedimenti nella relativa zona di protezione. 345

345 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

Art. 94a Repeuplement

Après le repeuplement, l’exploitation est placée sous surveillance officielle pendant 30 jours. Suite à cette période, un examen clinique et des prélèvements sont effectués sur un échantillon représentatif des animaux selon les modalités définies par le laboratoire national de référence compétent.

343 Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.