Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

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Art. 112f Vaccinazioni

1 La vaccinazione contro la peste equina è vietata. È ammessa la vaccinazione degli animali ricettivi che sono destinati all’esportazione, ma a condizione che sia disponibile un’autorizzazione dell’USAV.

2 L’importazione di animali vaccinati è ammessa.

3 Se un focolaio di peste equina è comparso o minaccia di comparire in Svizzera, l’USAV, dopo aver consultato i Cantoni, può prescrivere la vaccinazione degli animali ricettivi contro i virus della peste equina. Esso stabilisce in un’ordinanza:

a.
i territori nei quali la vaccinazione è ammessa o obbligatoria;
b.
il tipo di vaccino da utilizzare e le modalità della vaccinazione.

Art. 113115

Abrogés

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.