Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture

916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle)

916.310 Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l'élevage (OE)

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Art. 34 Condizioni particolari per l’attribuzione delle quote del contingente doganale degli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina e caprina

1 Sono attribuite quote del contingente doganale soltanto per:

a.
gli animali da allevamento di razza pura iscritti nel libro genealogico di un’organizzazione di allevamento estera riconosciuta e accompagnati da un certificato di ascendenza;
b.
gli animali da allevamento non di razza pura iscritti nel libro genealogico di un’organizzazione di allevamento estera riconosciuta e accompagnati da un certificato di ascendenza, ai fini della ricerca scientifica, della preservazione di razze minacciate e della creazione di effettivi di razze finora non detenute in Svizzera;
c.
gli animali da reddito per i quali non esiste nel Paese d’origine un’organizzazione di allevamento riconosciuta, ai fini della ricerca scientifica, della preservazione di razze minacciate e della creazione di effettivi di razze finora non detenute in Svizzera.

2 I capretti e gli agnelli accompagnati dalla madre possono essere importati all’aliquota di dazio del contingente fino a 14 giorni d’età senza essere computati nel contingente doganale, se è provato che discendono dalla madre importata.

3 Assieme alla domanda di una quota del contingente doganale devono essere presentati all’UFAG i seguenti documenti:

a.
una copia del certificato di ascendenza dell’animale da allevamento;
b.
un’attestazione scritta per giustificare l’impiego quale animale da allevamento non di razza pura o quale animale da reddito secondo il capoverso 1 lettera b o c;
c.
un’attestazione scritta sull’età e sull’ascendenza degli animali giovani secondo il capoverso 2.

4 L’UFAG decide in merito all’esattezza dei certificati e delle attestazioni e attribuisce una quota del contingente doganale.

Art. 33 Importation de semence de taureaux

Le contingent douanier no 12 (semence de taureaux) n’est plus soumis à une régulation.

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3975).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.