Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 6 della legge federale del 24 marzo 20001 sul trattamento
di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri;
visto l’articolo 57h capoverso 3 della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.