Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale
Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 83 Assurance sociale

831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 79ter Disposizioni generali per la fatturazione dei provvedimenti sanitari

1 I fornitori di prestazioni devono fornire nelle loro fatture tutte le indicazioni amministrative e mediche necessarie alla verifica del calcolo della rimunerazione e dell’economicità delle prestazioni conformemente all’articolo 27ter capoverso 1 LAI. Devono fornire in particolare le indicazioni seguenti:

a.
le date delle cure o delle prestazioni fornite;
b.
le prestazioni fornite, dettagliate secondo la tariffa determinante e le relative posizioni tariffali;
c.
le diagnosi e le procedure necessarie al calcolo della tariffa applicabile;
d.
il numero e la data della decisione o della comunicazione;
e.347
il numero AVS dell’assicurato;
f.
in caso di cure ospedaliere, le quote a carico del Cantone e dell’assicurazione per l’invalidità.

2 Il fornitore di prestazioni emette due fatture separate per le prestazioni a carico dell’assicurazione per l’invalidità e per le altre prestazioni.

3 Per le analisi, la fatturazione è effettuata esclusivamente dal laboratorio che ha eseguito l’analisi. Sono fatte salve le tariffe forfettarie.

4 Il fornitore di prestazioni fa pervenire all’assicurato una copia della fattura. Questa può essere inviata in formato cartaceo o per via elettronica.

346 Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).

347 Correzione del 7 feb. 2023 (RU 2023 53).

Art. 79bis Règles de compétences particulières

L’OFAS peut charger les offices AI de vérifier si le montant des factures est conforme aux conventions qui pourraient avoir été conclues et les charger de payer certaines prestations.

343 Introduit par le ch. 2 de l’O du 18 oct. 1974 (RO 1974 1594). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.