1 I fornitori di provvedimenti secondo gli articoli 14a–18 LAI e l’articolo 43 LPGA devono fornire nelle loro fatture tutte le indicazioni amministrative necessarie alla verifica del calcolo del rimborso e dell’economicità delle prestazioni conformemente all’articolo 27ter capoverso 1 LAI.
2 I fornitori di prestazioni fanno pervenire all’assicurato una copia della fattura. Questa può essere inviata in formato cartaceo o per via elettronica.
353 Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).
L’art. 59abis OAMal350 s’applique au domaine ambulatoire et au domaine de la réadaptation médicale.
349 Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.