Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale
Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 83 Assurance sociale

831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)

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Art. 73bis Oggetto e notifica del preavviso

1 Il preavviso di cui all’articolo 57a LAI concerne unicamente questioni che secondo l’articolo 57 capoverso 1 lettere d e f–i LAI rientrano nei compiti degli uffici AI.307

2 Il preavviso è notificato segnatamente:

a.
all’assicurato, personalmente o al suo rappresentante legale;
b.
alle autorità o ai terzi che hanno fatto valere il diritto alle prestazioni o ai quali va pagata la prestazione in denaro;
c.
alla cassa di compensazione competente, se si tratta di una decisione riguardante una rendita, un’indennità giornaliera o un assegno per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni;
d.
al competente assicuratore contro gli infortuni o all’assicurazione militare, se sono tenuti a versare prestazioni;
e. 308
al competente assicuratore-malattie secondo gli articoli 2 e 3 della legge del 26 settembre 2014309 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (assicuratore-malattie ai sensi della LVAMal), se è tenuto a versare prestazioni;
f.
al competente istituto della previdenza professionale, se è tenuto a versare prestazioni secondo gli articoli 66 capoverso 2 e 70 LPGA. Ove la competenza non sia definita, la decisione sarà notificata all’ultimo istituto a cui la persona assicurata era stata affiliata o all’istituto presso il quale sono stati annunciati diritti a prestazioni.

306 Introdotto dal n. I dell’O del 21 gen. 1987 (RU 1987 456). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 apr. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2007).

307 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).

308 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 706).

309 RS 832.12

Art. 73

302 Abrogé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.