Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale
Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 83 Assurance sociale

831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)

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Art. 108quater Calcolo e ammontare dei sussidi

1 Il sussidio versato per un periodo contrattuale a un partner contrattuale corrisponde al massimo al sussidio versato per il periodo contrattuale precedente; l’UFAS può adeguarlo al rincaro secondo l’indice nazionale dei prezzi al consumo. È fatto salvo il versamento di sussidi per prestazioni nuove o più estese la cui necessità è provata in virtù dell’articolo 108ter.454

2 Per ogni nuovo periodo contrattuale l’UFAS può concedere un supplemento per prestazioni nuove o più estese, computabili secondo l’articolo 108bis. Per il calcolo del supplemento l’importo totale dei sussidi versati nell’ultimo anno del periodo contrattuale precedente è moltiplicato per un tasso di supplemento. Tale tasso corrisponde al tasso medio di crescita del numero di beneficiari di prestazioni individuali dell’assicurazione per l’invalidità nei tre anni precedenti l’anno di negoziazione. L’anno di negoziazione è quello che precede un periodo contrattuale.

3 Il tasso di supplemento si applica a tutti gli anni del periodo contrattuale e non deve superare la crescita potenziale del prodotto interno lordo reale.

4 ...455

453 Introdotto dal n. I dell’O del 2 feb. 2000 (RU 2000 1199). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 feb. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 383). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

454 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3177).

455 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2005 (RU 2005 5635). Abrogato dal n. I dell’O del 19 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3177).

Art. 108ter Conditions

1 Des subventions ne sont accordées que si le besoin en prestations au sens de l’art. 108bis est prouvé. L’OFAS édicte des directives à cet effet.

2 Les organisations effectuent le relevé statistique des prestations et de leurs bénéficiaires, remplissent les conditions relatives à la comptabilité et assurent la qualité des prestations fournies. L’OFAS édicte des directives à cet effet.

450 Introduit par le ch. I de l’O du 2 fév. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1199). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.