Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports

742.120 Ordinanza del 14 ottobre 2015 sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria (OCPF)

742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 44 Disposizioni transitorie

1 Le convenzioni di finanziamento esistenti, in virtù delle quali sono concessi fondi dal Fondo per i grandi progetti ferroviari, rimangono in vigore e dal 1° gennaio 2016 sono finanziate dal Fondo per l’infrastruttura ferroviaria.

2 Le convenzioni sulle prestazioni 2013–16 concluse secondo la Lferr restano in vigore. Il contributo della Confederazione e dei Cantoni coinvolti previsto per il 2016 viene erogato dal Fondo per l’infrastruttura ferroviaria.

3 I progetti di ampliamento compresi nelle convenzioni sulle prestazioni 2013–16 e non conclusi entro il 31 dicembre 2016 vengono finanziati nella misura prevista tramite le convenzioni sulle prestazioni fino alla loro conclusione.

4 In caso di costruzioni, impianti, installazioni e veicoli a utilizzazione mista appartenenti a gestori dell’infrastruttura, rimane in vigore il diritto anteriore all’indennizzo delle spese conseguenti del finanziamento con capitale di terzi convenute prima del 1° gennaio 2016.

Art. 43 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 4 novembre 2009 sur les concessions et le financement de l’infrastructure ferroviaire30 est abrogée.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.