Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e
delle comunicazioni,
visto l’articolo 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale (LCStr);
visti gli articoli 108 e 115 dell’ordinanza del 5 settembre 19793 sulla segnaletica stradale (OSStr),
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.