Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e
delle comunicazioni,
visto l’articolo 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale (LCStr);
visti gli articoli 108 e 115 dell’ordinanza del 5 settembre 19793 sulla segnaletica stradale (OSStr),
ordina:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.