Diritto nazionale 6 Finanze 67 Divieto di convenzioni fiscali. Doppia imposizione
Droit interne 6 Finances 67 Interdiction des arrangements fiscaux. Double imposition

672.924.51 Ordinanza del 29 ottobre 2008 concernente la Convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e il Cile

672.924.51 Ordonnance du 29 octobre 2008 relative à la convention contre les doubles impositions conclue entre la Suisse et le Chili

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Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 20211 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale;
in esecuzione della Convenzione del 2 aprile 20082 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Convenzione),3

ordina:

1 RS 672.2

2 RS 0.672.924.51

3 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’O del 10 nov. 2021 concernente l’adeguamento del diritto federale nell’ambito dell’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 704).

Préambule

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.