Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 20211 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale;
in esecuzione della Convenzione del 2 aprile 20082 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Convenzione),3
ordina:
3 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’O del 10 nov. 2021 concernente l’adeguamento del diritto federale nell’ambito dell’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 704).
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