Diritto nazionale 6 Finanze 65 Scambio di informazioni in materia fiscale
Droit interne 6 Finances 65 Échange de renseignements en matière fiscale

653.1 Legge federale del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)

653.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR)

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Art. 19 Diritti e procedura in materia di protezione dei dati

1 Per quanto concerne le informazioni raccolte dagli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione e la loro trasmissione alle autorità competenti degli Stati partner, le persone oggetto di comunicazione hanno i diritti sanciti nella LPD45.

2 Rispetto all’AFC, le persone oggetto di comunicazione possono esclusivamente far valere il proprio diritto d’accesso ed esigere la rettifica dei dati inesatti a causa di errori di trasmissione. Se la trasmissione dei dati comporta per la persona oggetto di comunicazione uno svantaggio non sostenibile a causa dell’assenza di garanzie dello Stato di diritto, sono applicabili i diritti di cui all’articolo 25a della legge federale del 20 dicembre 196846 sulla procedura amministrativa (PA).47

3 Se le informazioni trasmesse all’autorità competente di uno Stato partner sono rettificate in seguito a una decisione passata in giudicato, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione trasmette le informazioni rettificate all’AFC. Quest’ultima le inoltra all’autorità competente interessata.

45 RS 235.1

46 RS 172.021

47 Nuovo testo del per. giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 673; FF 2020 4215).

Art. 18 Obligation de communiquer les changements de circonstances en cas d’autocertification

En cas de changements de circonstances, une personne qui a délivré une autocertification dans le cadre de la convention applicable et de la présente loi est tenue de communiquer à l’institution financière suisse déclarante les nouvelles données pertinentes dans le cadre de l’autocertification.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.