1 La Confederazione versa un importo forfettario di 200 franchi per ogni accompagnatore quando uno straniero deve recarsi sotto scorta di polizia dal suo domicilio alla più vicina rappresentanza consolare competente.
2 Per le persone che devono essere accompagnate da una scorta di polizia durante l’intero viaggio di ritorno, la Confederazione versa un importo forfettario di:
3 Se la rappresentanza consolare competente, l’aeroporto o il valico di frontiera si trova nello stesso Cantone in cui risiede lo straniero, l’importo forfettario ai sensi dei capoversi 1 e 2 lettera a è di 50 franchi.
4 La Confederazione versa una somma forfettaria di accompagnamento dell’importo di 200 franchi per l’accompagnamento sociale dal domicilio all’aeroporto o al valico di frontiera oppure per l’intero viaggio di ritorno, qualora si tratti di persone particolarmente bisognose di assistenza, in particolare famiglie con bambini o minorenni che viaggiano da soli.
5 Il Cantone può incaricare terzi dell’accompagnamento sociale di cui al capoverso 5.
134 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).
La Confédération prend à sa charge:
127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 933).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.