Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 14 Cittadinanza. Domicilio. Dimora
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 14 Droit de cité. Établissement. Séjour

142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2)

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Art. 24 Durata dell’obbligo di rimborsare le spese

(art. 88 cpv. 3 LAsi; art. 31, 87 cpv. 1 lett. b e 87 cpv. 3 LStrI)

1 La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per rifugiati e apolidi. Versa tali somme forfettarie a contare dall’inizio del mese seguente la decisione concernente il riconoscimento della qualità di rifugiato, l’ammissione provvisoria del rifugiato o il riconoscimento dello statuto di apolide, fino alla fine del mese in cui:

a.
il rifugiato ottiene un permesso di domicilio o sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 42 capoversi 3 e 4 oppure 43 capoversi 5 e 6 LStrI69 per la pretesa al rilascio di un permesso di domicilio, ma al massimo per cinque anni a contare dalla presentazione della domanda d’asilo in seguito alla quale è stato concesso l’asilo;
b.
il rifugiato ammesso provvisoriamente ottiene un permesso di dimora o di domicilio in virtù del diritto in materia di stranieri o sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 42 o 43 capoversi 1, 5 e 6 LStrI o di cui all’articolo 3 allegato I ALC70 o di cui all’articolo 3 allegato K appendice 1 della Convenzione istitutiva dell’AELS71 per la pretesa al rilascio di un permesso di dimora, ma al massimo per sette anni dopo l’entrata dalla quale è stata disposta per la prima volta l’ammissione provvisoria;
bbis.72
il rifugiato contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis del Codice penale (CP)73 o dell’articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192774 (CPM) o, con decisione passata in giudicato, dell’articolo 68 LStrI ha lasciato definitivamente la Svizzera o è partito senza essere controllato, ma al più tardi cinque anni dopo la presentazione della domanda d’asilo;
c.
l’apolide ottiene un permesso di domicilio o sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 42 capoversi 3 e 4 oppure 43 capoversi 5 e 6 LStrI per la pretesa al rilascio di un permesso di domicilio, ma al massimo durante cinque anni a contare dal riconoscimento dello statuto di apolide;
d.
l’apolide ammesso provvisoriamente ottiene un permesso di dimora o di domicilio in virtù del diritto in materia di stranieri o sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 42 o 43 capoversi 1, 5 e 6 LStrI o di cui all’articolo 3 allegato I ALC o di cui all’articolo 3 appendice 1 allegato K della Convenzione istitutiva dell’AELS, ma al massimo per sette anni dopo l’entrata dalla quale è stata disposta per la prima volta l’ammissione provvisoria;
dbis.75
l’apolide contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP o dell’articolo 49a o 49abis CPM o, con decisione passata in giudicato, dell’articolo 68 LStrI ha lasciato definitivamente la Svizzera o è partito senza essere controllato, ma al massimo durante cinque anni a contare dal riconoscimento dello statuto di apolide;
e.
l’asilo è revocato e la qualità di rifugiato è disconosciuta;
f.
un rifugiato o un apolide ha lasciato definitivamente la Svizzera o è partito senza essere controllato.76

2 Se sussiste il diritto al rilascio di un permesso di dimora o di domicilio, la somma forfettaria non è versata per la durata della procedura di rilascio del permesso. In presenza di una decisione cantonale passata in giudicato di rifiuto a rilasciare un permesso di dimora o di domicilio, la Confederazione versa al Cantone su richiesta la somma forfettaria globale retroattivamente al massimo fino al venir meno del motivo di rifiuto.

3 Per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, la Confederazione versa ai Cantoni la metà della somma forfettaria globale giusta l’articolo 26 a contare dalla data in cui tali persone hanno diritto, in virtù dell’articolo 74 capoverso 2 LAsi, al rilascio di un permesso di dimora, fino al giorno in cui ottengono un permesso iniziale di domicilio o vi hanno diritto, ma al più tardi fino alla data in cui un tale permesso potrebbe essere rilasciato in virtù dell’articolo 74 capoverso 3 LAsi.

4 e 5 ...77

68 Vedi anche le disp. fin. delle mod. del 7 dic. 2012 e del 30 mar. 2022 alla fine del presente testo.

69 RS 142.20

70 RS 0.142.112.681

71 RS 0.632.31

72 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).

73 RS 311.0

74 RS 321.0

75 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).

76 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 233).

77 Abrogati dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

Art. 23a

63 Introduit par le ch. I de l’O du 12 déc. 2008 (RO 2009 235). Abrogé par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, avec effet au 1er avr. 2013 (RO 2012 6951).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.