Le comunicazioni ufficiali della Banca beneficiano, in ogni Stato membro, di un regime almeno altrettanto favorevole quanto quello da esso applicato alle comunicazioni ufficiali degli altri Stati membri.
Chaque État membre de la Banque applique aux communications officielles de la Banque le régime qu’il applique aux communications officielles des autres États membres.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.