Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.94 Commercio
Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.94 Commerce

0.946.291.364 Accordo del 27 febbraio 1953 sui debiti esterni germanici

0.946.291.364 Accord du 27 février 1953 sur les dettes extérieures allemandes

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annexX/lvlu1/Art. 2

I membri permanenti della Commissione saranno sottoposti, per quanto concerne la durata e il rinnovamento del loro mandato, la nomina dei loro successori o dei loro supplenti, l’esercizio delle loro funzioni dopo le dimissioni o lo spirare del mandato, e la revoca, alle norme previste per i membri permanenti del Tribunale Arbitrale, in applicazione dell’Articolo 2 della Carta di detto Tribunale (Allegato IX all’Accordo).

Art. 3

1.  Tutti i membri della Commissione devono avere i requisiti necessari per essere nominati nei oro rispettivi paesi ad alte funzioni giudiziarie, ovvero essere giureconsulti o periti di notoria competenza in materia di diritto internazionale.

2.  I membri della Commissione non devono sollecitare nè accettare istruzioni da alcun Governo; essi non possono esercitare attività incompatibile con le loro funzioni normali nè prender parte alle discussioni per la composizione di controversie di cui ebbero ad occuparsi anteriormente o nelle quali sono direttamente interessati.

3.
a. Per tutta la durata e dopo lo spirare del loro mandato, i membri della Commissione che non sono cittadini germanici, godono dell’immunità giurisdizionale per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni. I membri della Commissione che sono cittadini germanici godono della stessa immunità giurisdizionale per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni dei giudici che seggono nei tribunali germanici sul territorio della Repubblica Federale di Germania.
b.
I membri della Commissione che non sono cittadini germanici, godono sul territorio della Repubblica Federale di Germania degli stessi privilegi e immunità previsti per i membri delle missioni diplomatiche.

annexX/lvlu1/Art. 2

Les membres permanents de la Commission seront soumis, en ce qui concerne la durée et le renouvellement de leur mandat, la nomination de leurs successeurs ou de leurs suppléants, l’exercice de leurs fonctions après démission ou expiration du mandat, et la révocation, aux règles prévues pour les membres permanents du Tribunal d’Arbitrage par l’Art. 2 de la Charte de ce Tribunal (Annexe IX à l’Accord).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.