Art. 1 Scopo dell’Accordo
1. EKN si dichiara disposta a riassicurare la quota percentuale delle garanzie di credito accordate dalla GRE a esportatori svizzeri o a terzi (in particolare banche), per quanto queste garanzie coprano i rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d’esportazione di origine svedese.
2. GRE si dichiara disposta a riassicurare la quota percentuale delle garanzie di credito accordate da EKN a favore di esportatori svedesi e/o di banche che finanziano esportazioni svedesi, per quanto queste garanzie coprano i rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d’esportazione di origine svizzera.
3. L’impegno concreto di riassicurare si fonda caso per caso su una decisione di EKN o GRE.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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