Nei casi di cui all’articolo 9 capoverso 1 della Convenzione, i lavoratori interessati devono annunciarsi alla competente istituzione di assicurazione dello Stato che li impiega, precisamente all’inizio dell’attività lucrativa o all’entrata in vigore della Convenzione se esercitano già la loro attività in quel momento.
Les personnes salariées visées à l’art. 9, par. 1, de la Convention, s’annoncent auprès de l’institution compétente de l’
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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