Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.81 Sanità
Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.81 Santé

0.818.102 Regolamento sanitario internazionale del 25 luglio 1969

0.818.102 Règlement sanitaire international du 25 juillet 1969

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Art. 91

1.  Gli Stati che non sono membri dell’Organizzazione, ma che fanno parte di convenzioni, di regolamenti o di accordi nominati nell’articolo 86, o ai quali il Direttore generale ha notificato l’adozione del presente Regolamento da parte dell’Assemblea mondiale della sanità, possono divenire parte del presente Regolamento notificando al Direttore generale la loro accettazione. Con riserva delle disposizioni dell’articolo 88, questa accettazione ha effetto dalla data dell’entrata in vigore del presente Regolamento o, se l’accettazione è notificata dopo questa data, tre mesi dopo il giorno in cui il Direttore generale ha ricevuto detta notificazione.

2.  Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, gli articoli 23, 33, 62, 63 e 64 della Costituzione dell’Organizzazione26 si applicano agli Stati non membri dell’Organizzazione che diventano parte di detto Regolamento.

3.  Gli Stati non membri dell’Organizzazione, divenuti parte del presente Regolamento, possono in ogni tempo disdire la loro partecipazione al Regolamento, stesso mediante notificazione al direttore generale; questa disdetta ha effetto sei mesi dopo il ricevimento della notificazione. Lo Stato che l’ha disdetto torna ad applicare da quel momento, le disposizioni, delle convenzioni, dei regolamenti e degli accordi nominati nell’articolo 86 di cui lo Stato faceva precedentemente parte.

Art. 92

Le Directeur général de l’Organisation notifie à tous les Membres et Membres associés, ainsi qu’aux autres parties aux conventions, règlements et arrangements de même nature visés à l’art. 86, l’adoption du présent Règlement par l’Assemblée mondiale de la Santé. Le Directeur général notifie de même à ces Etats, ainsi qu’à tout autre Etat devenu partie au présent Règlement, tout Règlement additionnel modifiant ou complétant celui-ci, ainsi que toute notification qu’il aura reçue en application des art. 87, 89, 90 et 91 respectivement, aussi bien que toute décision prise par l’Assemblée mondiale de la Santé en application de l’art. 88.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.