Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.81 Sanità
Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.81 Santé

0.818.102 Regolamento sanitario internazionale del 25 luglio 1969

0.818.102 Règlement sanitaire international du 25 juillet 1969

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Art. 83

1.  Aeromobili che partono da un aeroporto posto in una zona ov’è accertata la trasmissione del paludismo o altra malattia portata da zanzare, oppure la presenza di detti insetti vettori di malattie e resistenti agli insetticidi, oppure la presenza di una specie vettrice che è stata eliminata dalla zona in cui è situato l’aeroporto ove è destinato l’aeromobile, vanno disinfestati conformemente all’articolo 25, secondo i metodi raccomandati dall’Organizzazione. Gli Stati interessati devono accettare la disinfestazione svolta in volo con il dispositivo approvato di disinfestazione al vapore. Le navi uscenti da un porto che si trova in questa situazione devono essere mantenute esenti dalle zanzare in questione siano esse allo stato immaturo od a quello d’insetto perfetto.

2.  All’arrivo in un aeroporto situato in una zona ove l’immissione di vettori potrebbe avviare la trasmissione del paludismo o di altra malattia portata da zanzare oppure ove è stata eliminata una specie vettrice presente nella zona dove trovasi situato l’aeroporto di partenza, gli aeromobili menzionati al paragrafo 1 del presente articolo possono essere ridisinfestati conformemente all’articolo 25 se all’autorità sanitaria non vien dimostrato in modo soddisfacente che la disinfestazione è stata fatta conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Le navi che entrano in un porto che si trova in questa situazione devono essere, sotto il controllo dell’autorità sanitaria, trattate e disinfestate dalle zanzare in questione siano esse allo stato immaturo od a quello d’insetto perfetto.

3.  Per quanto possibile e se il provvedimento è giustificato, si conservano immuni d’insetti vettori di malattie dell’uomo i treni, i veicoli stradali, gli altri mezzi di trasporto od i contenitori, oppure i battelli del traffico costiero internazionale o del traffico internazionale su vie d’acqua interne.

Art. 84

1.  Les migrants, les nomades, les travailleurs saisonniers ou les personnes prenant part à des rassemblements périodiques importants, ainsi que tout navire, en particulier les petites embarcations utilisées pour le trafic côtier international, tout aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport qu’ils empruntent, peuvent être soumis à des mesures sanitaires additionnelles conformes aux lois et règlements de chacun des Etats intéressés et aux accords intervenus entre eux.

2.  Chacun des Etats informe l’Organisation des dispositions légales et réglementaires, ainsi que des accords, applicables aux migrants, aux nomades, aux travailleurs saisonniers et aux personnes prenant part à des rassemblements périodiques importants.

3.  Les normes d’hygiène observées à bord des navires et aéronefs qui transportent des personnes prenant part à des rassemblements périodiques importants ne seront pas inférieures à celles qui sont recommandées par l’Organisation.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.