Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.81 Sanità
Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.81 Santé

0.814.03 Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) (con allegati)

0.814.03 Convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants (Convention POP) (avec annexes)

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Art. 5 Misure volte a ridurre o eliminare le emissioni dovute a produzione non intenzionale

Ciascuna Parte adotta almeno le seguenti misure per ridurre il volume totale delle emissioni di origine antropica di ciascuna delle sostanze chimiche elencate nell’allegato C, allo scopo di ridurlo sempre più e, se possibile, di azzerarlo:

a)
elaborazione di un piano d’azione o, se del caso, di un piano d’azione regionale o subregionale entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei propri confronti e successiva attuazione nell’ambito del piano d’attuazione previsto nell’articolo 7, allo scopo di identificare, caratterizzare e gestire le emissioni di sostanze chimiche elencate nell’allegato C e di facilitare l’attuazione delle lettere b)–e). Il piano d’azione comprende i seguenti elementi:
i)
una valutazione delle emissioni attuali e prevedibili, compresa l’elaborazione e la tenuta di inventari delle fonti e di stime delle emissioni, tenendo conto delle categorie di fonti nell’allegato C,
ii)
una valutazione dell’efficacia delle leggi e delle politiche applicate dalla Parte per gestire tali emissioni,
iii)
strategie per adempiere agli obblighi del presente paragrafo, tenendo conto delle valutazioni di cui in i) e ii),
iv)
misure volte a promuovere l’educazione, la formazione e la consapevolezza in relazione a dette strategie,
v)
un esame, ogni cinque anni, di dette strategie e della loro efficacia in relazione all’adempimento degli obblighi del presente paragrafo; i risultati di detti esami figureranno nei rapporti presentati in virtù dell’articolo 15,
vi)
un calendario d’attuazione del piano d’azione, comprese le strategie e le misure in esso definite;
b)
promozione dell’applicazione di misure disponibili, possibili e pratiche, atte a raggiungere rapidamente un livello realistico e significativo di riduzione delle emissioni o eliminazione delle fonti;
c)
promozione dello sviluppo e, qualora la Parte lo ritenga opportuno, imposizione dell’uso di materiali, prodotti e processi modificati o alternativi, allo scopo di prevenire la formazione e l’emissione delle sostanze chimiche elencate nell’allegato C, tenendo conto delle indicazioni generali sulle misure di prevenzione e riduzione delle emissioni che figurano nell’allegato C e delle direttive che saranno adottate mediante decisione dalla Conferenza delle Parti;
d)
promozione e, conformemente al calendario d’attuazione del proprio piano d’azione, imposizione dell’uso delle migliori tecniche disponibili per le nuove fonti appartenenti alle categorie di fonti identificate dalla Parte come tali da giustificare un’azione nell’ambito del proprio piano d’azione, a cominciare dalle categorie di fonti elencate nell’allegato C parte II. In ogni modo, l’obbligo di far uso delle migliori tecniche disponibili per le nuove fonti appartenenti alle categorie elencate nella parte II di detto allegato va introdotto quanto prima e comunque non oltre quattro anni dopo l’entrata in vigore della Convenzione per detta Parte. Per le categorie elencate, le Parti promuovono l’uso delle migliori prassi ambientali. Applicando le migliori tecniche disponibili e le migliori prassi ambientali, le Parti dovrebbero tener conto delle indicazioni generali sulle misure di prevenzione e di riduzione delle emissioni che figurano in detto allegato e delle direttive sulle migliori tecniche disponibili e sulle migliori prassi ambientali che saranno adottate mediante decisione dalla Conferenza delle Parti;
e)
promozione, in conformità con il proprio piano d’azione, dell’uso delle migliori tecniche disponibili e delle migliori prassi ambientali:
i)
per le fonti esistenti, appartenenti alle categorie di fonti elencate nell’allegato C parte II e appartenenti alle categorie di fonti come quelle elencate nella parte III di detto allegato,
ii)
per le nuove fonti, appartenenti alle categorie di fonti come quelle elencate nell’allegato C parte III che una Parte non ha identificato ai sensi della lettera d).
Applicando le migliori tecniche disponibili e le migliori prassi ambientali, le Parti dovrebbero tener conto delle indicazioni generali sulle misure di prevenzione e di riduzione delle emissioni enunciate nell’allegato C e delle direttive sulle migliori tecniche disponibili e sulle migliori prassi ambientali che saranno adottate mediante decisione dalla Conferenza delle Parti;
f)
ai fini del presente paragrafo e dell’allegato C:
i)
per «migliori tecniche disponibili» si intende lo stadio di sviluppo più efficace e avanzato delle attività e delle loro modalità di esercizio atte a comprovare l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di principio, la base dei valori limite di emissione intesi a prevenire e, qualora ciò risulti impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni delle sostanze chimiche elencate nell’allegato C parte I e il loro impatto sull’ambiente nel complesso. In particolare:
ii)
per «tecniche» si intendono sia la tecnologia utilizzata, sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto,
iii)
per tecniche «disponibili» si intendono le tecniche accessibili all’operatore ed elaborate su una scala che ne consenta l’applicazione nel settore industriale pertinente a condizioni economicamente e tecnicamente convenienti, in considerazione dei costi e dei vantaggi,
iv)
per tecniche «migliori» si intendono le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello generale di protezione dell’ambiente nel suo complesso,
v)
per «migliori prassi ambientali» si intende l’applicazione della combinazione più adatta di misure di controllo e strategie di protezione dell’ambiente;
vi)
per «nuova fonte» si intende qualsiasi fonte la cui costruzione o modifica sostanziale è iniziata almeno un anno dopo la data di:
a)
entrata in vigore della presente Convenzione per la Parte interessata, oppure
b)
entrata in vigore, per la Parte interessata, di un emendamento dell’allegato C, nel caso in cui una fonte sottostia alle disposizioni della presente Convenzione solo in virtù di tale emendamento;
g)
valori limite di emissione o norme di prestazione possono essere utilizzati da una Parte per adempiere i propri obblighi in materia di migliori tecniche disponibili ai sensi del presente paragrafo.

Art. 4 Registre des dérogations spécifiques

1 Un registre est établi par les présentes afin d’identifier les Parties bénéficiant de dérogations spécifiques prévues à l’annexe A ou à l’annexe B. Il ne recense pas les Parties qui appliquent les dispositions de l’annexe A ou de l’annexe B dont toutes les Parties peuvent se prévaloir. Ce registre est tenu par le Secrétariat et est accessible au public.

2 Le registre comprend:

a.
une liste des types de dérogations spécifiques prévues à l’annexe A et à l’annexe B;
b.
une liste des Parties bénéficiant d’une dérogation spécifique prévue à l’annexe A ou à l’annexe B;
c.
une liste des dates d’expiration pour chaque dérogation spécifique enregistrée.

3 Tout État qui devient Partie peut, moyennant notification écrite adressée au Secrétariat, faire enregistrer un ou plusieurs types de dérogations spécifiques prévues à l’annexe A ou à l’annexe B.

4 À moins qu’une date antérieure ne soit indiquée dans le registre par une Partie, ou qu’une prorogation ne soit accordée conformément au par. 7, toutes les dérogations spécifiques enregistrées expirent cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention en ce qui concerne une substance chimique donnée.

5 À sa première réunion, la Conférence des Parties arrête un processus d’examen des inscriptions au registre.

6 Préalablement à l’examen d’une inscription au registre, la Partie concernée soumet au Secrétariat un rapport attestant que l’enregistrement de cette dérogation reste nécessaire. Le Secrétariat distribue ce rapport à toutes les Parties. L’examen de la dérogation s’effectue sur la base de toutes les informations disponibles. La Conférence des Parties peut faire à ce sujet toute recommandation qu’elle estime appropriée à la Partie concernée.

7 Sur demande de la Partie concernée, la Conférence des Parties peut décider de proroger une dérogation spécifique pour une période pouvant aller jusqu’à cinq ans. En rendant sa décision, la Conférence des Parties prend dûment en compte la situation particulière des Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition.

8 Une Partie peut, à tout moment, retirer son inscription au registre pour une dérogation spécifique, sur notification écrite adressée au Secrétariat. Le retrait prend effet à la date indiquée dans la notification.

9 Lorsque plus aucune Partie n’est enregistrée pour un type particulier de dérogation spécifique, aucun nouvel enregistrement n’est accepté pour ladite dérogation.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.