Nel campo di applicazione del presente Accordo, fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2407/92, così come richiamato dall’allegato del presente regolamento, è vietata qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro della CE o della Svizzera nel territorio di ciascuno di tali Stati. Tale principio si applica anche alla costituzione di agenzie, succursali e società controllate da parte di cittadini di uno Stato membro della CE o di cittadini svizzeri stabiliti nel territorio di uno di tali Stati. La libertà di stabilimento comporta l’accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare società ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2 alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini.
Dans le cadre du présent Accord et sans préjudice du règlement (CEE) du Conseil no 2407/92 tel qu’il figure à l’annexe du présent Accord, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un
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