1 I battelli per passeggeri in servizio regolare di linea possono attraccare, per lo sbarco o l’imbarco dei passeggeri, soltanto ai pontili all’uopo autorizzati dalle competenti autorità.
2 Il conduttore di un battello per passeggeri può permettere l’imbarco e lo sbarco soltanto dopo aver accertato che il battello sia stato ormeggiato in modo sicuro e che il transito dei viaggiatori sul pontile possa svolgersi senza pericolo.
3 I passeggeri possono utilizzare, per l’imbarco e lo sbarco, soltanto le entrate e le uscite, le banchine ed i pontili, gli accessi e le scale previsti a tale scopo.
La plongée subaquatique sportive et d’entraînement est interdite:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.