Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

0.747.225.1 Convention du 2 décembre 1992 entre la Suisse et l'Italie concernant la navigation sur le lac Majeur et le lac de Lugano (avec annexe, R et annexes)

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Art. 45 Natanti obbligati a scostarsi da altri battelli

In caso d’incrocio o di sorpasso, ad eccezione di quanto disposto all’articolo 44, devono scostarsi:

a.
tutti i natanti dai battelli in servizio regolare di linea;
b.
ogni natante, ad eccezione dei battelli in servizio regolare di linea, dai battelli per il trasporto di merci;
c.
ogni natante, ad eccezione dei battelli in servizio regolare di linea e dei battelli per il trasporto di merci, dalle imbarcazioni per la pesca professionale recanti i segnali previsti all’articolo 33;
d.
ogni natante, ad eccezione dei battelli in servizio regolare di linea, dei battelli per il trasporto di merci e delle imbarcazioni per la pesca professionale recanti i segnali previsti all’articolo 33, dai battelli a vela;
e.
ogni battello a motore, ad eccezione dei battelli in servizio regolare di linea, dei battelli per il trasporto di merci e delle imbarcazioni per la pesca professionale recanti i segnali previsti all’articolo 33, dai battelli a remi.

Art. 44 Comportement à l’égard des bateaux des autorités de contrôle

Tout bateau doit s’écarter de la route des bateaux qui montrent le feu bleu scintillant, visé à l’art. 32, al. 1, ou émettent les signaux sonores mentionnés à l’art. 36, al. 3. Au besoin, ils réduisent leur vitesse ou s’arrêtent.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.