1. Il presente Accordo si applica alle relazioni commerciali tra ciascuno degli Stati dell’AELS, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, ma non alle relazioni commerciali tra i singoli Stati dell’AELS, salvo altrimenti disposto dal presente Accordo.
2. In virtù dell’unione doganale istituita dal Trattato del 29 marzo 19238 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, la Svizzera rappresenta il Principato del Liechtenstein nelle questioni disciplinate dal suddetto Trattato.
1. Le
2. En vertu de l’union douanière établie entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein par le traité du 29 mars 19238, la Suisse représente la Principauté de Liechtenstein pour toutes les questions couvertes par ce traité.
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