1. Gli enti aggiudicano i loro appalti pubblici mediante gare a procedura aperta, gare mediante preselezione o a trattativa privata, conformemente alla legislazione nazionale e alle disposizioni del presente capitolo e in modo non discriminatorio.
2. Ai fini del presente capitolo:
1.
2. Aux fins du présent chapitre:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.