2. Gli enti informano senza indugio i fornitori in merito all’aggiudicazione
dell’appalto e alle caratteristiche e ai vantaggi relativi delle offerte selezionate. Su richiesta, essi comunicano a ogni fornitore scartato i motivi per cui la sua offerta non è stata considerata.
concorrenza leale tra i fornitori.
2. Les entités informent sans délai les soumissionnaires des décisions concernant l’adjudication du marché et des caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.