(1) Non sono soggetti a dazio d’entrata o d’uscita, come pure a qualsiasi altra tassa:
- 1.
- Gli oggetti necessari per i bisogni esclusivi degli abitanti delle zone di confine, che sono trasportati dall’una all’altra delle dette zone per esservi lavorati, modificati o riparati da un artigiano e che, dopo essere stati lavorati, modificati o riparati, sono reimportati, a condizione però che questo traffico sia reso necessario dalle condizioni locali ed economiche. E lavoro salariato a domicilio sarà parificato al lavoro di perfezionamento degli artigiani. Per i filati ed i tessuti sono considerati lavoro d’artigiano anche l’imbianchimento e la tintura. Se si tratta della trasformazione di stoffe in abiti, la franchigia doganale si estende alle guarnizioni di origine estera usate per questo scopo.
- 2.
- Il legname da segare o da tagliare, la concia (scorza) da tagliare o da pressare, il grano da macinare, i semi oleosi da torchiare, la canapa da battere, il lino da gramolare, le pelli da conciare e gi altri prodotti agricoli dello stesso genere portati da una all’altra zona di confine per subirvi una delle dette operazioni oppure un’altra operazione analoga, e che sono reimportati dopo essere stati lavorati, a condizione che questo traffico sia reso necessario dalle condizioni locali ed economiche e che i prodotti lavorati in siffatto modo siano necessari agli abitanti delle zone di confine per i loro esclusivi bisogni. Qualora fosse necessario, le due amministrazioni doganali fisseranno di concerto fra loro la quantità dei prodotti provenienti da queste materie prime che può essere reimportata o dev’essere riesportata.
(2) I prodotti lavorati devono essere reimportati dalle persone che hanno esportato le materie prime o per loro conto. Il termine per la reimportazione in franchigia nella zona d’origine, sarà fissato d’intesa fra le due amministrazioni doganali tenendo conto del tempo necessario all’esecuzione dei lavori sopra indicati.
(3) Saranno ammessi in esenzione da qualsiasi dazio d’importazione o d’esportazione come pure da altre tasse, a condizione di riesportazione nella zona d’origine, nel termine massimo di sei mesi:
- 1.
- Gli utensili usati, gli strumenti di lavoro, attrezzi e macchine, usati, che gli operai, gli artigiani, gl’industriali, i medici, i veterinari e le levatrici domiciliati in una delle zone di confine portano nell’altra zona per esercitare la loro professione, o il loro mestiere, o per uso temporaneo; inoltre gli strumenti destinati a ricerche scientifiche o a lavori artistici.
- 2.
- Il materiale, i veicoli, gli animali da tiro, inclusi il foraggio per gli animali ed i lubrificanti e carburanti degli autoveicoli, che il personale del corpo dei pompieri o di qualsiasi altro corpo di soccorso portano seco per prestare aiuto in casi di catastrofi.
- 3.
- Le merci (esclusi i generi alimentari) che sono importate per la vendita incerta all’infuori del traffico di mercato e di fiera.
- 4.
- I campioni di generi alimentari saranno esonerati dall’obbligo della riesportazione qualora siano ceduti a titolo gratuito alle competenti autorità pubbliche per l’alimentazione della popolazione.