Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.252.512 Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) (con allegati)

0.631.252.512 Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) (avec annexes)

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Art. 59 Procedura d’emendamento della presente Convenzione

1. La presente Convenzione, compresi i suoi Allegati, potrà essere modificata su proposta di una Parte contraente, conformemente alla procedura prevista nel presente articolo.

2. Con riserva delle disposizioni dell’articolo 60a, ogni proposta di emendamento della presente Convenzione sarà esaminata dal Comitato di gestione composto di tutte le Parti contraenti, conformemente al Regolamento interno oggetto dell’Allegato 8. Ogni emendamento di detto genere, esaminato o elaborato durante la riunione del Comitato di gestione e adottato dal Comitato alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri presenti e votanti, sarà comunicato dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazione Unite alle Parti contraenti, per l’accettazione.

3. Con riserva delle disposizioni degli articoli 60 e 60a, ogni emendamento proposto, comunicato in applicazione delle disposizioni del paragrafo che precede, entra in vigore per tutte le Parti contraenti tre mesi dopo la scadenza d’un periodo di dodici mesi, a contare dalla data alla quale è stato comunicato, sempreché durante tale periodo nessuna obiezione all’emendamento proposto sia stata notificata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite da uno Stato che è Parte contraente.

4. Se un’obiezione all’emendamento proposto è stata notificata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, l’emendamento è reputato non accettato e non avrà alcun effetto.

59 Nuovo testo giusta la mod. del 6 feb. 2020, in vigore per la Svizzera dal 25 mag. 2021 (RU 2021 328).

Art. 58c Organe de mise en œuvre technique

Un organe de mise en œuvre technique doit être établi. Sa composition, ses fonctions et son règlement intérieur sont précisés à l’annexe 11.

61 Introduit par la mod. du 6 fév. 2020, en vigueur pour la Suisse depuis le 25 mai 2021 (RO 2021 328).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.