Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.242.04 Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (con appendici e Protocollo addizionale)

0.631.242.04 Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (avec appendices et prot. add.)

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annexIV/lvlu1/titIV/Art. 10

1.  Non appena ricevuta la richiesta di notifica, l’autorità adita adotta le misure necessarie per procedere alla notifica stessa, a norma delle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede.

Se necessario, fatto salvo il rispetto del termine ultimo per la notifica indicato nella richiesta, l’autorità adita invita l’autorità richiedente a fornire informazioni supplementari.

L’autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari cui ha accesso.

2.  L’autorità adita informa l’autorità richiedente in merito alla data della notifica non appena quest’ultima è stata effettuata. Tale informazione si effettua rinviando all’autorità richiedente uno degli esemplari della sua richiesta debitamente completata dell’attestato che figura a tergo.

annexI/lvlu1/titIV/Art. 9

La demande de notification peut viser toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions en vigueur dans le pays où l’autorité requérante a son siège, doit avoir connaissance d’un acte ou d’une décision la concernant.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.