Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.242.04 Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (con appendici e Protocollo addizionale)

0.631.242.04 Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (avec appendices et prot. add.)

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annexIII/lvlu1/lvlu7/Art. 12

1.  Se, nel corso della procedura di recupero, un interessato contesta il credito e/o il titolo esecutivo emesso nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente, questi deve adire l’organo competente del paese in cui ha sede l’autorità richiedente, secondo le norme vigenti in quest’ultimo. Quest’azione deve essere notificata dall’autorità richiedente all’autorità adita. Essa può, inoltre essere notificata dall’interessato all’autorità adita.

2.  Non appena l’autorità adita ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 dall’autorità richiedente o dall’interessato, essa sospende la procedura di esecuzione in attesa della decisione dell’organo competente in materia.

bis.  Se lo ritiene necessario, e fatto salvo l’articolo 13, l’autorità adita può far ricorso a provvedimenti cautelari per garantire il recupero, se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nel paese in cui essa ha sede lo consentono per crediti analoghi.

3.  Quando la contestazione riguarda i provvedimenti esecutivi adottati nel paese in cui ha sede l’autorità adita, l’azione è avviata davanti all’organo competente di questo paese, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti.

4.  Qualora l’organo competente adito ai sensi del paragrafo 1 sia un tribunale ordinario o amministrativo, la decisione di tale tribunale, sempreché sia favorevole all’autorità richiedente e consenta il recupero del credito nel paese in cui l’autorità richiedente ha sede, costituisce il «titolo esecutivo» ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 e il recupero del credito è effettuato sulla base di tale decisione.

lvlu39/lvlu1/lvlu6/Art. 11

L’autorité requise informe sans délai l’autorité requérante des suites qu’elle a données à la demande de recouvrement.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.