Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.242.04 Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (con appendici e Protocollo addizionale)

0.631.242.04 Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (avec appendices et prot. add.)

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annexIII/lvlu1/lvlu6/Art. 7

1.  La richiesta di recupero di un credito che l’autorità richiedente inoltra all’autorità adita deve essere accompagnata da un esemplare ufficiale o da una copia certificata conforme del titolo esecutivo emesso nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente e, se del caso, dall’originale o da una copia certificata conforme di altri documenti necessari al recupero.

2.  L’autorità richiedente può formulare una richiesta di recupero soltanto:

a)
se il credito e/o il titolo esecutivo non sono contestati nel paese in cui essa ha sede;
b)
quando essa ha avviato, nel paese in cui ha sede, la procedura di recupero che può essere eseguita in base al titolo di cui al paragrafo 1, e quando le misure adottate non hanno condotto al pagamento integrale del credito;
c)
se l’importo del credito è superiore a 1500 EUR. Il controvalore in valuta nazionale degli importi in EUR di cui alla presente appendice è calcolato conformemente alle disposizioni dell’articolo 22 dell’appendice II.

3.  La richiesta di recupero contiene almeno le seguenti informazioni:

a)
nome, indirizzo e altri dati utili ai fini dell’identificazione della persona interessata;
b)
natura esatta del credito o dei crediti;
c)
importo del credito o dei crediti;
d)
altre informazioni, se necessarie;
e)
una dichiarazione dell’autorità richiedente che precisa la data a decorrere dalla quale è possibile procedere all’esecuzione secondo le norme giuridiche in vigore nel paese in cui essa ha sede e conferma che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.

4.  L’autorità richiedente invia all’autorità adita, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la richiesta di recupero.

lvlu39/lvlu1/lvlu6/Art. 6

1.  Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise procède, selon les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables pour le recouvrement des créances similaires nées dans le pays où elle a son siège, au recouvrement des créances faisant l’objet d’un titre qui en permet l’exécution.

2.  À cette fin, toute créance faisant l’objet d’une demande de recouvrement est traitée comme une créance du pays où l’autorité requise a son siège, sauf application de l’art. 12.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.