1. Le richieste di assistenza e i relativi documenti sono corredati di una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese in cui ha sede l’autorità adita o in una lingua che possa essere accettata da detta autorità.
2. Le informazioni e gli altri dati comunicati dall’autorità adita all’autorità richiedente sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese in cui ha sede dell’autorità adita o in un’altra lingua concordata tra l’autorità richiedente e l’autorità adita.
Les documents et renseignements communiqués à l’autorité requise pour l’application du présent appendice ne peuvent être communiqués par celle-ci:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.