Diritto internazionale 0.3 Diritto penale - Assistenza giudiziaria 0.35 Assistenza giudiziaria. Estradizione
Droit international 0.3 Droit pénal - Entraide 0.35 Entraide judiciaire. Extradition

0.351.926.3 Trattato del 27 gennaio 2011 di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia

0.351.926.3 Traité du 27 janvier 2011 d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République de Colombie

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Art. 36

1.  Il presente Trattato entra in vigore il sessantesimo (60) giorno dalla data in cui gli Stati contraenti si sono notificati che le rispettive condizioni per l’entrata in vigore sono adempite.

2.  Ciascuno dei due Stati contraenti può denunciare il presente Trattato in qualsiasi momento mediante una comunicazione scritta trasmessa all’altro Stato contraente per via diplomatica. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della suddetta comunicazione. La denuncia lascia impregiudicate le domande di assistenza in corso.

Art. 35 Règlement de différends

Les différends auxquels pourraient donner lieu l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre du présent traité seront réglés par la voie diplomatique, si les Autorités centrales ne parviennent à les aplanir.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.