Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 94 Commercio
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 94 Trade

944.3 Legge federale del 18 giugno 1993 concernente i viaggi «tutto compreso»

944.3 Federal Act of 18 June 1993 on Package Travel

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Art. 5 Prima dell’inizio del viaggio

L’organizzatore o il venditore devono comunicare tempestivamente al consumatore, prima della data della partenza, per scritto o in qualsiasi altra forma appropriata:

a.
gli orari e i luoghi delle soste intermedie e delle coincidenze;
b.
il posto che il viaggiatore deve occupare;
c.
il nome, l’indirizzo e il numero di telefono della rappresentanza locale dell’organizzatore o del venditore o, se detta rappresentanza non esiste, gli uffici locali che possono prestare aiuto al consumatore in caso di difficoltà; se detti uffici non esistono, occorre in ogni caso comunicare al consumatore un numero telefonico d’emergenza o qualsiasi altra informazione che gli consenta di entrare in contatto con l’organizzatore o il venditore;
d.
nel caso di viaggi e di soggiorni all’estero di minorenni, le informazioni che consentano di stabilire un contatto diretto con il minorenne o con il responsabile locale del suo soggiorno;
e.
informazioni sulla possibilità di stipulare un’assicurazione che copra le spese di annullamento del viaggio o un’assicurazione che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti o malattie.

Art. 5 Before the start of the journey

The organiser or retailer shall provide the consumer, in writing or any other appropriate form, with the following information in good time before the start of the journey:

a.
the times and places of intermediate stops and transport connections;
b.
the seat to be occupied by the traveller;
c.
the name, address and telephone number of the organiser's or retailer's local representative or, failing that, of local agencies on whose assistance a consumer in difficulty could call; where even no such agencies exist, the consumer must in any case be provided with an emergency telephone number or any other information that will enable him to contact the organiser or the retailer;
d.
in the case of journeys or stays abroad by minors, information enabling direct contact to be established with the child or the person responsible at the child's place of stay;
e.
information on the optional conclusion of an insurance policy to cover the cost of cancellation by the consumer or the cost of assistance, including repatriation, in the event of accident or illness.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.